I lavoratori esodati esclusi dalle sette precedenti salvaguardia son ben 32 mila, attualmente tutelati da un decreto di legge di Cesare Damiano già inoltrato alla Camera e in attesa del via definitiva per essere operativo; 32 mila lavoratori che vivono da anni in una situazione a dir poco disdicevole, senza nessun reddito da lavoro e lontani dai requisiti richiesti per il pensionamento, lavoratori che sono stati traditi dal Governo, con il quale avevano stretto un patto non rispettato e messi in un limbo dalle istituzioni, lavoratori ai quali sono stati calpestati diritti e dignità quasi fossero una zavorra da scaricare senza nessuna vergogna, una pagina improponibile della politica italiana verso i propri cittadini, una pagina che dovrà essere chiusa definitivamente con l’Ottava Salvaguardia appena l’iter parlamentare darà il via alla decisione finale; quindi ancora nessuna certezza ma forte speranza che in autunno si chiuda questa vergognosa, irrispettosa pagina con il trionfo dei diritti dei lavoratori esodati.
I lavoratori esodati che hanno diritto all’Ottava salvaguardia sono: 6mila 800 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi stipulati entro la fine del 2011, e cessati dal lavoro entro il 31 dicembre 2014 che maturano il requisito per la pensione con le regole ante riforma Fornero entro 3 anni dalla fine dell’indennità di mobilità, anche con versamento dei contributi volontari; Vi rientrano anche quei soggetti che provengono da aziende cessate o coinvolte da procedure concorsuali, tra cui fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, attivate entro il 31 dicembre 2011; Si ricorda che i periodi di sospensione della mobilità per lo svolgimento dell’attività lavorativa, mantenendo l’iscrizione nelle liste di mobilità, rilevano ai fini dell’allungamento di fruizione dell’indennità e non provocano l’esclusione dalla manovra di salvaguardia.
Ulteriori 25mila 200 lunità, inclusi i lavoratori agricoli a tempo determinato e quelli in somministrazione a tempo determinato, espulsi entro la fine dell’anno 2011, che perfezionano i requisiti previdenziali entro la data del 31 dicembre 2019; Pertanto, se la legge otterrà il via libera senza modifiche, potranno accedere all’Ottava salvaguardia tutti coloro che entro il 2019 oppure entro 3 anni dal termine della mobilità avranno maturato i requisiti di seguito riportati:
– 61 anni e sette mesi di età e 36 anni di contributi, oppure 62 anni e sette mesi e 35 anni di contributi: è la quota 97,6, per i lavoratori dipendenti;
– 62 anni e sette mesi e 36 anni di contributi oppure 63 anni e sette mesi e 35 anni di contributi per gli autonomi (quota 98,7);
– 40 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica;
– 65 anni e sette mesi di età e 20 anni di contributi: pensione di vecchiaia;
– 62 anni e quattro mesi e 20 anni di contributi per le lavoratrici del privato.
Fonte: LeggiOggi